A chi è rivolto
Il servizio è rivolto alle utenze domestiche e non domestiche che intendono chiedere una rettifica degli importi di un avviso o accertamento TARI addebitato.
Il servizio è rivolto alle utenze domestiche e non domestiche che intendono chiedere una rettifica degli importi di un avviso o accertamento TARI addebitato.
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
E’ escluso dal pagamento della TARI il detentore per meno di sei mesi nel corso dello stesso anno solare; in tal caso la TARI è dovuta solta
La legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, commi da 641 a 668) disciplina l’applicazione della tassa sui rifiuti - TARI e ne individua il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES (che viene contestualmente abrogata). La TARI è una articolazione, insieme alla TASI, della componente servizi della nuova Imposta unica comunale - IUC.
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Vengono invece escluse dalla TARI – in analogia a quanto già previsto per la Tares - le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.
Il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e le aree scoperte in uso esclusivo nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, fermi restando nei confronti dei singoli possessori o detentori gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
In via provvisoria, la base imponibile da assoggettare a tassazione è individuata nella superficie calpestabile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI. Per l’applicazione della TARI sono confermate le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In sede di accertamento il comune, per le unità immobiliari, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo il D.P.R. n. 138 del 1998 che ha stabilito le norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria
Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
Analogamente a quanto previsto per la Tares, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Per i rifiuti speciali assimilati agli urbani, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori dimostrino di aver avviato al recupero (comma 649).
Il regolamento comunale - da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (concernente la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni, che possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie) - deve quindi disciplinare (comma 682):
Per la consultazione del regolamento e delle tariffe si rimanda al seguente link.
Per il pagamento si rimanda al seguente link.
Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.
Se le verifiche eseguite a seguito della domanda evidenziano un credito a favore dell’utente il gestore accredita l’importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell’utente, attraverso:
Resta salva la facoltà del gestore di accreditare l’importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile se l'importo è inferiore a 50,00 €.
| Tipo di pagamento | Importo |
|---|---|
| La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento |
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene la rettifica delle informazioni in possesso dell'Amministrazione.
Durata massima del procedimento amministrativo: 120 giorni
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Termini e condizioni di servizio