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Versare la tassa sui rifiuti (TARI): richiesta di trasmissione dell’invito al pagamento mediante posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata

(urn:nir:autorita.regolazione.energia.reti.ambiente:deliberazione:2022-01-18;15)
  • Servizio attivo
Procedimento di richiesta di trasmissione dell’invito al pagamento mediante posta elettronica ordinaria o posta elettronica

A chi è rivolto

Il servizio è destinato a chi possiede, occupa o detiene, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) locali (quindi tutte le strutture fissate al terreno e chiuse minimo su tre lati) o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani (ad esempio aree scoperte di utenze non domestiche che utilizzano queste zone come “accessorie” all'attività svolta come quelle utilizzate per il deposito delle merci).

Descrizione

In Comune di Bisceglie …

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

E’ escluso dal pagamento della TARI il detentore per meno di sei mesi nel corso dello stesso anno solare; in tal caso la TARI è dovuta solta

La legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, commi da 641 a 668) disciplina l’applicazione della tassa sui rifiuti - TARI e ne individua il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES (che viene contestualmente abrogata). La TARI è  una articolazione, insieme alla TASI, della componente servizi della nuova Imposta unica comunale - IUC.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Vengono invece escluse dalla TARI – in analogia a quanto già previsto per la Tares - le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.

Il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e le aree scoperte in uso esclusivo nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, fermi restando nei confronti dei singoli possessori o detentori gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

In via provvisoria, la base imponibile da assoggettare a tassazione è individuata nella superficie calpestabile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI. Per l’applicazione della TARI sono confermate le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In sede di accertamento il comune, per le unità immobiliari, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo il D.P.R. n. 138 del 1998 che ha stabilito le norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria

Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

Analogamente a quanto previsto per la Tares, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Per i rifiuti speciali assimilati agli urbani, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori dimostrino di aver avviato al recupero (comma 649).

Il regolamento comunale - da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (concernente la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni, che possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie) - deve quindi disciplinare (comma 682):

  • i criteri di determinazione delle tariffe;
  • la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  • le eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
  • l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

Per la consultazione del regolamento e delle tariffe si rimanda al seguente link.

Come fare

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

Domanda di trasmissione dell’invito al pagamento della tassa rifiuti (TARI) mediante posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata
Copia del documento d'identità
Documentazione attestante il titolo di erede o tutore legale dell'intestatario del tributo

Costi

La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene l'accesso al servizio.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: 120 giorni

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Argomenti:
  • Imposte
  • Gestione rifiuti
Categorie:
  • Tributi, finanze e contravvenzioni
Ultimo aggiornamento: 17/06/2025 15:30.27

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