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Rilascio attestazione di iscrizione anagrafica per cittadini extra-comunitari

(urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-06;30~art9)
  • Servizio attivo
Procedimento di rilascio dell'attestazione di iscrizione anagrafica per cittadini comunitari

A chi è rivolto

Casi particolari di iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri extracomunitari

Descrizione

Grazie all’autocertificazione il cittadino può evitare di richiedere i certificati necessari ad avviare una pratica presso un ufficio. Inoltre l’autocertificazione ha titolo definitivo: ciò significa che il cittadino non deve presentare neppure successivamente, alla conclusione del procedimento avviato, nessuno dei certificati sostituiti dall’autocertificazione.

A decorrere dal 29/05/2007 è entrata in vigore la legge recante: "Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio".

L' art.1 della legge prevede che per i soggiorni di durata inferiore a 3 mesi non è richiesto il permesso di soggiorno ma è invece necessaria una dichiarazione di presenza formulata dagli interessati:

1) cittadini non appartenenti all'area Schengen:
dichiarazione di presenza formulata all'Autorità di frontiera al momento dell'ingresso

o

apposizione del timbro "SCHENGEN" sul documento di viaggio sempre a cura dell'Autorità di frontiera;

2) cittadini appartenenti all'area Schengen:
dichiarazione di presenza formulata dagli interessati al Questore di Bari entro otto giorni dall'ingresso

Approfondimenti

    Come fare

    Elenco della documentazione da esibire allo sportello o da inviare in copia a corredo del modulo di dichiarazione di residenza.

    Costi

    La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

    Nessun costo.
    I cittadini possono utilizzare gli stampati predisposti dalle Pubbliche Amministrazioni. La firma apposta dall’interessato in fondo all’autocertificazione NON DEVE ESSERE AUTENTICATA e quindi l’autocertificazione non è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo, ma è gratuita.

     

    Cosa serve

    Si ricorda che il modulo di dichiarazione di residenza sarà considerato irricevibile nei seguenti casi:

    • quando il modulo e/o la documentazione ad esso allegata risulta parzialmente o totalmente illeggibile;
    • quando non sono compilati i campi obbligatori contrassegnati da un solo asterisco (*);
    • quando il modello non è sottoscritto dal richiedente o dai soggetti maggiorenni;
    • quando non è stato allegato il documento d'identità del richiedente o del maggiorenne;
    • quando mancano i documenti specificati nei punti sotto elencati.

    Si precisa che sono obbligatori tutti i documenti contrassegnati da un asterisco (*) mentre quelli contrassegnati da due asterischi (**) sono necessari per la registrazione nell'anagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione.

    • A) Cittadini stranieri extracomunitari in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità. passaporto (o documento equipollente in corso di validità (*)); titolo di soggiorno in corso di validità (*); copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (**).
    • B) Iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri extracomunitari in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno (Circolare Ministero dell'Interno n. 42 del 17/11/2006). passaporto (o documento equipollente in corso di validità (*)); fotocopia permesso di soggiorno scaduto (*); ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (*); copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (**).
    • C) Prima iscrizione cittadini stranieri extracomunitari per motivi di lavoro subordinato (Circolare Min. Interno n.16 del 02/04/2007). passaporto (o documento equipollente in corso di validità (*)); copia del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico dell'Immigrazione (*); ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno (*); domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico dell'Immigrazione (*); copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (**).
    • D) Prima iscrizione cittadini stranieri extracomunitari per motivi di ricongiungimento familiare (Circolare Min. Interno n.43 del 02/08/2007). passaporto (o documento equipollente in corso di validità (*)); ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno (*); fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico dell'Immigrazione (*); copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (**).
    • E) Prima iscrizione cittadini stranieri discendenti da cittadini per nascita italiani che intendono avviare in Italia la procedura di riconoscimento della cittadinanza "jure sanguinis" (circolare Min. Interno n.32 del 13/06/2007).

    Tempi e scadenze

    Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni

    Condizioni di servizio

    Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

    Termini e condizioni di servizio
    Argomenti:
    • Immigrazione
    Categorie:
    • Anagrafe e stato civile
    Ultimo aggiornamento: 12/06/2025 11:50.55

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