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Cittadinanza italiana "iure sanguinis"

(urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91)
  • Servizio attivo
Procedimento di cittadinanza italiana "iure sanguinis"

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.

Descrizione

La Legge 05/02/1992, n. 91, art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre in possesso della cittadinanza italiana.

In base a questo principio, la cittadinanza si trasmetteva senza limiti generazionali, purché il richiedente potesse dimostrare la discendenza diretta da un cittadino italiano e l’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (es. naturalizzazione dell’avo prima della nascita del figlio).

Con Decreto-Legge 28/03/2025, n. 36 è stato modificato in modo sostanziale questo sistema, restringendo l’accesso alla cittadinanza per discendenza.
La nuova disciplina prevede che il soggetto nato all'estero abbia diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis solo se:

  • è figlio (primo grado di discendenza) di un cittadino italiano

oppure

  • è nipote (secondo grado di discendenza) di cittadino italiano nato in Italia.

Oltre il secondo grado di discendenza, il diritto alla cittadinanza non è più riconosciuto automaticamente, ma solo se si verificano le seguenti eccezioni:

  • il soggetto è discendente di cittadino italiano oltre il secondo grado e almeno uno dei genitori nato in Italia (anche se non in possesso di cittadinanza italiana)
  • il soggetto è discendente di cittadino italiano oltre il secondo grado e almeno uno dei genitori ha risieduto legalmente in Italia per almeno 2 anni prima della nascita del soggetto richiedente.

Fanno eccezione le domande presentate entro il 27/03/2025 (cioè, prima dell’entrata in vigore del Decreto-Legge) che restano disciplinate dalle norme precedenti, senza le nuove limitazioni.

In Comune di Bisceglie …

Oltre alla marca da bollo, come da Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 18/06/2025 avente ad oggetto: "CONTRIBUTO RISERVATO AI COMUNI PER RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA JURE SANGUINIS EX ART. 1 LEGGE N. 91/1992, AI SENSI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025 - ART. 1, COMMI 636 E SS." sono previsti costi a carico dei cittadini per le diverse
fattispecie, secondo la distinzione di cui alla seguente tabella.

Fattispecie
 
Contributo
amministrativo
Domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555€ 600,00
Richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente, fatto salvo quanto previsto alla riga successiva€ 300,00
Richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente corredate dell’identificazione esatta dell’anno di formazione dell’atto e del nominativo della persona cui l’atto si riferisce€ 150,00

Il contributo dovrà essere versato dagli istanti contestualmente all’invio/presentazione della richiesta mediante l’utilizzo del sistema PagoPA con apposita causale denominata: "CONTRIBUTO RICHIESTA CITTADINANZA ITALIANA – ARTT. 1-2-3-14 L. 91/1992" accessibile dal seguente link

Come fare

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

Una volta ricevuta la domanda, l'ufficiale di stato civile verifica la regolarità della documentazione ricevuta rapportandosi con i consolati italiani per eventuali riscontri.

Il procedimento si conclude con il riconoscimento della cittadinanza italiana e la conseguente trascrizione degli atti di stato civile del richiedente.

Domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana 'jure sanguinis'
Copia del certificato attestante che l'avo non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione
Copia degli atti di nascita di tutti i discendenti
Copia dell'atto di matrimonio e morte dell'avo italiano emigrato all'estero
Copia degli atti di matrimonio dei discendenti
Copia dell'estratto per riassunto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero
Copia del passaporto

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene un decreto.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: 180 giorni se non diversamente specificato dal Regolamento comunale.

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Argomenti:
  • Nascita
  • Immigrazione
  • Estero
Categorie:
  • Anagrafe e stato civile
Ultimo aggiornamento: 24/07/2025 15:25.08

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